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Superbonus 110 2022: scopriamo assieme come cambia l'incentivo in questi mesi

Il Superbonus 110, in questo periodo, è stato oggetto di molteplici modifiche che hanno inciso in particolar modo sulle date di proroga, sulla cessione del credito e sui massimali dei prezzi. Faremo un breve escursus nell’argomento per capire cosa si può attualmente fare e cosa non si può fare.

La proroga del Superbonus 110 con la Legge di Bilancio 2022

I primi significativi cambiamenti sono stati introdotti con la Legge di Bilancio per il nuovo anno, L. 234/2021. Il Superbonus come sappiamo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 per le singole unità immobiliari, a patto che almeno il 30% degli interventi previsti sull’edificio da riqualificare vengano effettuati entro il 30 giugno 2022.

Il Superbonus 110 dedicato ai condomini, invece, è stato prorogato, senza cambiamenti, fino al 31 dicembre 2023. Negli anni successivi al 2023 la percentuale di detrazione del bonus scenderà: al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025.

Dal 2022 le detrazioni vengono ripartite in 4 anni e non più in 5 (rimangono ripartite in 5 anni quelle per gli interventi realizzati fino al 31 dicembre 2021).

Anziché optare per la riscossione delle detrazioni nella dichiarazione dei redditi, chi ha diritto ad accedere al Superbonus 110, può optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Restano invariati i requisiti d’accesso: miglioramento di almeno 2 classi energetiche e applicazione di almeno uno dei 3 interventi traino (coibentazione delle superfici, sostituzione della caldaia con pompa di calore, intervento antisismico). Rientrano negli interventi trainati, oltre a tutti gli interventi previsti per gli anni precedenti, l’installazione di impianti fotovoltaici fino a 200kw per le comunità energetiche, l’installazione di impianti fotovoltaici fino a 200kw, interventi di rimozione delle barriere architettoniche.

Il Decreto Sostegni Ter e successive modifiche

Qualche settimana dopo l’entrata in vigore delle modifiche al Superbonus, il Governo è intervenuto nuovamente in materia nel Decreto Sostegni Ter (DL 4/2022) per contrastare le numerose frodi ai danni dello Stato che nel frattempo sono state scoperte.

Il Decreto è intervenuto sulla cessione del credito, prima possibile senza limitazioni nel numero di cessioni, riducendola ad una sola cessione. Tuttavia, questa soluzione è stata poi superata con un successivo decreto che ha portato le cessioni possibili ad un numero di 3.

Visto di conformità e congruità delle spese: i nuovi prezzi di riferimento

Per limitare le frodi contro lo Stato, il Governo era già intervenuto a novembre 2021 con il Decreto Antifrode (DL 157/2021) al quale era seguita la circolare dell’Agenzia delle Entrate 16/E/2021 che ha previsto l’introduzione della certificazione di congruità delle spese sui lavori con il dovere di rispettare i costi massimi per tipologia di intervento basandosi sul Decreto Requisiti tecnici (DM 6 agosto 2020), nel caso di lavori con data inizio lavori a partire del 6 ottobre 2020. Il visto di conformità, prima previsto solo per chi optava per la cessione del credito e dello sconto in fattura, è previsto per tutti coloro che ricorrono al Superbonus.

Con il Decreto Prezzi (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) verranno modificati ed aumentati del 20% i massimali di prezzo dei materiali contenuti nel DM 6 agosto 2020, per far fronte ai rincari delle materie prime intervenuti in questi mesi.

Nuovi cambiamenti nella cessione del credito

Il Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2022 ha iniziato a ritoccare nuovamente il numero delle cessioni del credito divenute ora tre (e non più una sola).

La prima cessione è libera. Tuttavia, le due cessioni successive alla prima possono essere effettuate soltanto a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Inoltre, non possono più esserci cessioni parziali in quanto in seguito alla prima comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura, l’Agenzia delle Entrate emetterà un codice univoco che consentirà la tracciabilità delle cessioni successive di quel credito. L’Agenzia delle Entrate dovrà emanare un apposito provvedimento in merito.

Infine, sono state introdotte alcune novità in merito alle sanzioni per i professionisti: i tecnici abilitati che indicano informazioni false o omettenodi inserire alcune informazioni nelle dichiarazioni di asseverazione o che attestano falsamente la congruità delle spese possono essere puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con una multa che va da 50mila a 100mila euro (aumentabile nel caso in cui il fine sia conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri).

Cosa cambia per Edilvi?

La nostra azienda, per tutelare il proprio operato, il proprio know how, i tecnici abilitati ed i propri clienti si sta tenendo costantemente aggiornata sulle normative da applicare, facendo fronte ai cambi operativi dettati dalle stesse come sempre fatto anche in passato. L’esperienza acquisita, fin dal 2017, in merito agli incentivi ed all’operatività come general contractor, ci consente di adeguare in modo rapido i nostri sistemi di lavoro.

Un plauso particolare va ai collaboratori di Edilvi che stanno seguendo l’evoluzione normativa attraverso la formazione continua consentendo così di mantenere l’operatività aziendale sia nella progettazione, che nelle fasi di cantiere, che nella conduzione della parte amministrativo-burocratica.

Per quanto riguarda le commesse, al fine di assicurare l’avvio ed il completamento nei tempi concordati degli interventi di riqualificazione già contrattualizzati, cominceremo a prendere in considerazione nuove richieste di interventi da effettuarsi nel 2023, e quindi solo per i condomini, a partire dalla seconda metà dell’anno. Le richieste per le singole unità immobiliari verranno al momento congelate in attesa di capire se il Superbonus 110 dedicato sarà rinnovato anche nel 2023 oppure no.

Ci scusiamo pertanto sin d’ora con tutte le persone che ci contatteranno ma cui chiederemo di risentirci verso l’estate (per i condomini) e verso fine anno (per le singole unità immobiliari).

*Articolo aggiornato il 28 febbraio 2022 in seguito alle modifiche intervenute dopo la pubblicazione della prima versione del 22 febbraio 2022.

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